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Legge 21/12/99 n°526

Ecco il testo del comma terzo (e seguenti) dell’art.11 della L.21/12/99 n°526, ultima modifica in merito al trattamento normativo delle armi ad aria compressa in senso lato (prima di della lettura, si consiglia di leggere le sezioni precedenti dedicate alla L.110/75 e successive modifiche):

3.      Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi Comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell’interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

4.      Le sanzioni di cui all’articolo 34 della L. 18/04/75 n°110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.

5.      Il regolamento di cui al comma terzo deve essere conforme ai seguenti criteri:

a)      La verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l’energia cinetica non superi i 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore, che ne certifica l’energia entro il limite consentito;

b)      L’acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l’operazione sia registrata da parte dell’armiere;

c)      La cessione ed il comodato degli strumenti di cui alle lettere a- e b- sono consentiti fra soggetti maggiorenni; è fatto divieto di affidamento ai minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L’utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;

d)      Per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. L’utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;

e)      Restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

f)        Nel regolamento di cui al comma terzo sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

La vera novità di questa legge è il fatto che il legislatore si sia premunito di “evolvere” la normativa di settore nel senso di una maggiore “liberalizzazione” di quegli strumenti che, per limitata pericolosità, acquisiscono sempre più uno “status” che valga a distinguerle maggiormente dalla categoria delle "armi comuni da sparo": le “non armi” con potenza inferiore a 7.5 J, infatti, non avranno più necessità di autorizzazione alcune e potranno essere liberamente acquistate; gli armieri venditori, infatti, avranno solo l’obbligo di registrare la vendita, e di verificare che l’acquirente sia maggiore di età. Dal canto loro, i produttori, dovranno semplicemente immatricolare l’oggetto secondo le indicazioni fornite dalla commissione consultiva per il controllo delle armi, dopo che questa abbia, per appunto, verificato la potenza e le caratteristiche della “non arma”. Gli utilizzatori, invece, si ribadisce, solo ed esclusivamente maggiori di età, dovranno ovviamente utilizzzare tali strumenti in luoghi non aperti al pubblico (rectius: anche luoghi non privati ma di proprietà pubblica, che in quel momento siano non aperti al pubblico), ma non avranno nessun obbligo di autorizzazione da parte delle Autorità di Pubblica sicurezza. Come ovvio, inoltre, rimangono salve ed invariate tutte le disposizioni in merito alle cautele e prescrizioni da osservarsi al momento del trasporto di tali oggetti.

Detto quanto sopra, nulla cambia in merito alla detenzione, utilizzo e trasporto della ASG da soft-air, poiché queste ultime già debbono essere utilizzate in luoghi non aperti al pubblico, in condizioni di sicurezza, solo esclusivamente da maggiori di età e/o equiparati, nonché trasportate in maniera non visibile e con i contrassegni rossi di riconoscimento.

Ma è proprio vero che queste novità normative non interessano in alcun modo il soft-air? E’ lecito affrontare qualche ulteriore considerazione.

Vero che nulla cambia in merito ai limiti di potenza previsti all’art.2 della L.110/75, che costituiscono il discrimine tra le “armi comuni da sparo” e le “non armi”; si ribadisce, infatti, con questa novella legislativa, che i 7.5 J costituiscono, appunto, lo spartiacque tra le due suddette categorie. Come ovvio, conseguenza del fatto che non vi sia stata ulteriore alcuna indicazione e/o specificazione all’interno della categoria delle “non armi”, ovvero, strumenti con potenza inferiore a 7.5 J, rimane il vuoto normativo per ciò che concerne il riconoscimento normativo delle ASG come categoria autonoma, suscettibile di un giudizio di minore pericolosità rispetto alla più ampia categoria delle “non armi”. In sostanza, quindi, nessuna novità sembra riguardare in genere il soft-air, anche se, tuttavia, sorgono alcuni dubbi: se, da un lato, permane il silenzio sugli strumenti (giocattoli) con potenza inferiore ad 1 J, è lecito comunque chiedersi se la “liberalizzazione” degli strumenti con potenza compresa tra 1 J e 7.5 J non consenta in qualche modo di “aprire la strada alla possibilità che siano commercializzate ASG da Soft-air con potenza superiore ad 1 J”. Vero è che, al momento in cui sarà possibile commercializzare nelle armerie in maniera libera da qualsivoglia richieste autorizzative e/o simila fucili ad aria compressa con potenza inferiore a 7.5 J, nulla vieta che molti soft-gunners acquistino tali oggetti. Ma come potranno utilizzarli?!? Ammettere che tali strumenti possano essere utilizzati anche per il gioco in senso stretto, ovvero, “puntati” contro esseri umani, sarebbe a mio avviso comunque un errore: la Commissione per il controllo delle armi, infatti, ha sempre declassificato le ASG da soft-air con potenza inferiore a 1 J per il fatto che queste potevano essere equiparate a meri giocattoli; il fatto che le “non armi” in genere, cioè gli strumenti con potenza compresa tra 1 J e 7.5 J, vengano adesso “liberalizzati”, cioè posti in commercio senza autorizzazioni per porto ed uso, non significa che la Commissione, pur non immatricolandoli come armi, non li consideri strumenti da utilizzare con cautela e quindi non meri giocattoli. In sostanza, la differenza di trattamento tra le due categorie permane, il che fa presupporre la permanenza dell’impossibilità di utilizzare per il SA delle ASG con potenza superiore a 1 J. La Commissione suddetta continuerà il proprio lavoro negli stessi termini in cui ha operato sino ad adesso: le ASG con potenza inferiore ad 1 j saranno considerati giocattoli, mentre quelle con potenza inferiore 1 7.5 J ma superiore ad 1 J saranno considerate “non armi”, da adesso in libera vendita, ma non meri giocattoli!

L’unica vera “svolta” che ci potremmo attendere da questa novella normativa, sarebbe il tanto atteso riconoscimento normativo del SA all’interno dell’altrettanto tanto atteso Regolamento che l’esecutivo deve ancora approvare sulla base di quanto previsto all’art.11 comma 3° della presente legge (e si perché il termine dei 120 giorni è già stato disatteso!): in tale regolamento, infatti, poiché dovrebbe trattarsi in genere di tutte le “non armi” con potenza inferiore a 7.5 J, è auspicabile che le ASG con potenza inferiore a 1 J siano considerate nella propria specificità, come categoria autonoma di “giocattoli”, le cui cautele di utilizzo si riducono alle mere protezioni per il viso.

Questo articolo è stato preso da internet

 

 

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