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Ecco il testo del comma terzo (e seguenti)
dell’art.11 della L.21/12/99 n°526, ultima
modifica in merito al trattamento normativo
delle armi ad aria compressa in senso lato
(prima di della lettura, si consiglia di
leggere le sezioni precedenti dedicate alla
L.110/75 e successive modifiche):
3.
Al fine di
pervenire ad un più adeguato livello di
armonizzazione della normativa nazionale a
quella vigente negli altri Paesi Comunitari
e di integrare la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al
controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi, nel pieno rispetto delle
esigenze di tutela della sicurezza pubblica
il Ministro dell’interno, con proprio
regolamento da emanare nel termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta una
disciplina specifica dell’utilizzo delle
armi ad aria compressa o a gas compressi,
sia lunghe sia corte, i cui proiettili
erogano un’energia cinetica non superiore a
7,5 joule.
4.
Le sanzioni di
cui all’articolo 34 della L. 18/04/75 n°110,
non si applicano alle armi ad aria compressa
o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i
cui proiettili erogano un’energia cinetica
non superiore a 7,5 joule.
5.
Il
regolamento di cui al comma terzo deve
essere conforme ai seguenti criteri:
a)
La verifica di
conformità è effettuata dalla Commissione
consultiva centrale per il controllo delle
armi, accertando in particolare che
l’energia cinetica non superi i 7,5 joule. I
produttori e gli importatori sono tenuti a
immatricolare gli strumenti di cui al
presente articolo. Per identificare gli
strumenti ad aria compressa è utilizzato uno
specifico punzone da apporre ad opera e
sotto la responsabilità del produttore o
dell’eventuale importatore, che ne certifica
l’energia entro il limite consentito;
b)
L’acquisto delle armi ad aria compressa
di cui al presente articolo è consentito a
condizione che gli acquirenti siano
maggiorenni e che l’operazione sia
registrata da parte dell’armiere;
c)
La cessione ed il comodato degli
strumenti di cui alle lettere a- e b- sono
consentiti fra soggetti maggiorenni; è fatto
divieto di affidamento ai minori, con le
deroghe vigenti per il tiro a segno
nazionale. L’utilizzo di tali strumenti in
presenza di maggiorenni è consentito nel
rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d)
Per il porto
degli strumenti di cui al presente articolo
non vi è obbligo di autorizzazione
dell’autorità di pubblica sicurezza.
L’utilizzo dello strumento è consentito
esclusivamente a maggiori di età o minori
assistiti da soggetti maggiorenni, fatta
salva la deroga per il tiro a segno
nazionale, in poligoni o luoghi privati non
aperti al pubblico;
e)
Restano ferme le norme riguardanti il
trasporto degli strumenti di cui al presente
articolo, contenute nelle disposizioni
legislative atte a garantire la sicurezza e
l’ordine pubblico.
f)
Nel regolamento di cui al comma terzo
sono prescritte specifiche sanzioni
amministrative per i casi di violazione
degli obblighi contenuti nel presente
articolo.
La vera novità di questa legge è il fatto
che il legislatore si sia premunito di
“evolvere” la normativa di settore nel senso
di una maggiore “liberalizzazione” di quegli
strumenti che, per limitata pericolosità,
acquisiscono sempre più uno “status” che
valga a distinguerle maggiormente dalla
categoria delle "armi comuni da sparo": le
“non armi” con potenza inferiore a 7.5 J,
infatti, non avranno più necessità di
autorizzazione alcune e potranno essere
liberamente acquistate; gli armieri
venditori, infatti, avranno solo l’obbligo
di registrare la vendita, e di verificare
che l’acquirente sia maggiore di età. Dal
canto loro, i produttori, dovranno
semplicemente immatricolare l’oggetto
secondo le indicazioni fornite dalla
commissione consultiva per il controllo
delle armi, dopo che questa abbia, per
appunto, verificato la potenza e le
caratteristiche della “non arma”. Gli
utilizzatori, invece, si ribadisce, solo ed
esclusivamente maggiori di età, dovranno
ovviamente utilizzzare tali strumenti in
luoghi non aperti al pubblico (rectius:
anche luoghi non privati ma di proprietà
pubblica, che in quel momento siano non
aperti al pubblico), ma non avranno nessun
obbligo di autorizzazione da parte delle
Autorità di Pubblica sicurezza. Come ovvio,
inoltre, rimangono salve ed invariate tutte
le disposizioni in merito alle cautele e
prescrizioni da osservarsi al momento del
trasporto di tali oggetti.
Detto quanto sopra, nulla cambia in merito
alla detenzione, utilizzo e trasporto della
ASG da soft-air, poiché queste ultime già
debbono essere utilizzate in luoghi non
aperti al pubblico, in condizioni di
sicurezza, solo esclusivamente da maggiori
di età e/o equiparati, nonché trasportate in
maniera non visibile e con i contrassegni
rossi di riconoscimento.
Ma è proprio vero che queste novità
normative non interessano in alcun modo il
soft-air? E’ lecito affrontare qualche
ulteriore considerazione.
Vero che nulla cambia in merito ai limiti di
potenza previsti all’art.2 della L.110/75,
che costituiscono il discrimine tra le “armi
comuni da sparo” e le “non armi”; si
ribadisce, infatti, con questa novella
legislativa, che i 7.5 J costituiscono,
appunto, lo spartiacque tra le due suddette
categorie. Come ovvio, conseguenza del fatto
che non vi sia stata ulteriore alcuna
indicazione e/o specificazione all’interno
della categoria delle “non armi”, ovvero,
strumenti con potenza inferiore a 7.5 J,
rimane il vuoto normativo per ciò che
concerne il riconoscimento normativo delle
ASG come categoria autonoma, suscettibile di
un giudizio di minore pericolosità rispetto
alla più ampia categoria delle “non armi”.
In sostanza, quindi, nessuna novità sembra
riguardare in genere il soft-air, anche se,
tuttavia, sorgono alcuni dubbi: se, da un
lato, permane il silenzio sugli strumenti
(giocattoli) con potenza inferiore ad 1 J, è
lecito comunque chiedersi se la
“liberalizzazione” degli strumenti con
potenza compresa tra 1 J e 7.5 J non
consenta in qualche modo di “aprire la
strada alla possibilità che siano
commercializzate ASG da Soft-air con potenza
superiore ad 1 J”. Vero è che, al momento in
cui sarà possibile commercializzare nelle
armerie in maniera libera da qualsivoglia
richieste autorizzative e/o simila fucili ad
aria compressa con potenza inferiore a 7.5
J, nulla vieta che molti soft-gunners
acquistino tali oggetti. Ma come potranno
utilizzarli?!? Ammettere che tali strumenti
possano essere utilizzati anche per il gioco
in senso stretto, ovvero, “puntati” contro
esseri umani, sarebbe a mio avviso comunque
un errore: la Commissione per il controllo
delle armi, infatti, ha sempre
declassificato le ASG da soft-air con
potenza inferiore a 1 J per il fatto che
queste potevano essere equiparate a meri
giocattoli; il fatto che le “non armi” in
genere, cioè gli strumenti con potenza
compresa tra 1 J e 7.5 J, vengano adesso
“liberalizzati”, cioè posti in commercio
senza autorizzazioni per porto ed uso, non
significa che la Commissione, pur non
immatricolandoli come armi, non li consideri
strumenti da utilizzare con cautela e quindi
non meri giocattoli. In sostanza, la
differenza di trattamento tra le due
categorie permane, il che fa presupporre la
permanenza dell’impossibilità di utilizzare
per il SA delle ASG con potenza superiore a
1 J. La Commissione suddetta continuerà il
proprio lavoro negli stessi termini in cui
ha operato sino ad adesso: le ASG con
potenza inferiore ad 1 j saranno considerati
giocattoli, mentre quelle con potenza
inferiore 1 7.5 J ma superiore ad 1 J
saranno considerate “non armi”, da adesso in
libera vendita, ma non meri giocattoli!
L’unica vera “svolta” che ci potremmo
attendere da questa novella normativa,
sarebbe il tanto atteso riconoscimento
normativo del SA all’interno
dell’altrettanto tanto atteso Regolamento
che l’esecutivo deve ancora approvare sulla
base di quanto previsto all’art.11 comma 3°
della presente legge (e si perché il termine
dei 120 giorni è già stato disatteso!): in
tale regolamento, infatti, poiché dovrebbe
trattarsi in genere di tutte le “non armi”
con potenza inferiore a 7.5 J, è auspicabile
che le ASG con potenza inferiore a 1 J siano
considerate nella propria specificità, come
categoria autonoma di “giocattoli”, le cui
cautele di utilizzo si riducono alle mere
protezioni per il viso.
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