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Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi.
(Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1975, n. 105)
Articolo 1
Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni
da guerra.
Agli effetti
delle leggi penali, di quelle di pubblica
sicurezza e delle altre disposizioni
legislative o regolamentari in materia sono
armi da guerra le armi di ogni specie che,
per la loro spiccata potenzialità di offesa,
sono o possono essere destinate al moderno
armamento delle truppe nazionali o estere
per l'impiego bellico, nonché le bombe di
qualsiasi tipo o parti di esse, gli
aggressivi chimici, i congegni bellici
micidiali di qualunque natura, le bottiglie
o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo
comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra
quelle che, pur non rientrando tra le armi
da guerra, possono utilizzare lo stesso
munizionamento delle armi da guerra o sono
predisposte al funzionamento automatico per
l'esecuzione del tiro a raffica o presentano
caratteristiche balistiche o di impiego
comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i
relativi bossoli, i proiettili o parti di
essi destinati al caricamento delle armi da
guerra.
Articolo 2
Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli stessi
effetti indicati nel primo comma del
precedente articolo 1 e salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'articolo
stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o
più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a
caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad
anime lisce o rigate, a caricamento
successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad
una canna ad anima rigata, anche se
predisposti per il funzionamento
semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano
munizioni a percussione anulare, purché non
a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento
semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica
di modelli anteriori al 1890, fatta
eccezione per quelle a colpo singolo (5).
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e
le carabine che, pur potendosi prestare
all'utilizzazione del munizionamento da
guerra, presentino specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per
uso di caccia o sportivo, abbiano limitato
volume di fuoco e siano destinate ad
utilizzare munizioni di tipo diverso da
quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo
quelle denominate «da bersaglio da sala», o
ad emissione di gas, nonché le armi ad aria
compressa o gas compressi, sia lunghe sia
corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, e gli
strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti
di armi destinate alla pesca ovvero di armi
e strumenti per i quali la commissione
consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in
relazione alle rispettive caratteristiche,
l'attitudine a recare offesa alla persona
(1)(6).
Le munizioni a palla destinate alle armi da
sparo comuni non possono comunque essere
costituite con pallottole a nucleo
perforante, traccianti, incendiarie, a
carica esplosiva, ad espansione,
autopropellenti, né possono essere tali da
emettere sostanze stupefacenti, tossiche o
corrosive, eccettuate le cartucce che
lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti
destinate a fini scientifici e di zoofilia
per le quali venga rilasciata apposita
licenza del questore (2).
Le disposizioni del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le
successive rispettive modificazioni e della
presente legge relative alla detenzione ed
al porto delle armi non si applicano nei
riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle
relative munizioni quando il loro impiego è
previsto da disposizioni legislative o
regolamentari ovvero quando sono comunque
detenuti o portati per essere utilizzati
come strumenti di segnalazione per soccorso,
salvataggio o attività di protezione civile
(3) (4).
(1) Comma
così sostituito dall'art. 1, L. 21 febbraio
1990, n. 36.
(2) Comma così modificato dall'art. 12, D.L.
8 giugno 1992, n. 306.
(3) Con L. 6 marzo 1987, n. 89 (Gazz. Uff.
18 marzo 1987, n. 64) sono state approvate
norme per l'accertamento medico
dell'idoneità al porto delle armi e per
l'utilizzazione di mezzi di segnalazione
luminosi per il soccorso alpino.
Successivamente, con D.M. 15 settembre 1989
(Gazz. Uff. 18 ottobre 1989, n. 244) sono
state dettate le condizioni e
caratteristiche tecniche e strutturali degli
strumenti lanciarazzi e relative munizioni
da utilizzare nel soccorso alpino.
(4) Comma così modificato dall'art. 1, L. 21
febbraio 1990, n. 36.
(5) Comma così modificato dall'art. 11, L.
21 dicembre 1999, n. 526.
(6) Comma così modificato dall'art. 11, L.
21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 3
Alterazione di armi.
Chiunque,
alterando in qualsiasi modo le
caratteristiche meccaniche o le dimensioni
di un'arma, ne aumenti la potenzialità di
offesa, ovvero ne renda più agevole il
porto, l'uso o l'occultamento, è punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Articolo 4
Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo
comma dell'articolo
42
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e
successive modificazioni, non possono essere
portati, fuori della propria abitazione o
delle appartenenze di essa, armi, mazze
ferrate o bastoni ferrati, sfollagente,
noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono
portarsi, fuori della propria abitazione o
delle appartenenze di essa, bastoni muniti
di puntale acuminato, strumenti da punta o
da taglio atti ad offendere, mazze, tubi,
catene, fionde, bulloni, sfere metalliche,
nonché qualsiasi altro strumento non
considerato espressamente come arma da punta
o da taglio, chiaramente utilizzabile, per
le circostanze di tempo e di luogo, per
l'offesa alla persona.
Il contravventore è punito con l'arresto da
un mese ad un anno e con l'ammenda da lire
100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve
entità, riferibili al porto dei soli oggetti
atti ad offendere, può essere irrogata la
sola pena dell'ammenda.
E' vietato portare armi nelle riunioni
pubbliche anche alle persone munite di
licenza. Il trasgressore è punito con
l'arresto da quattro a diciotto mesi e con
l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La
pena è dell'arresto da uno a tre anni e
dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000
quando il fatto è commesso da persona non
munita di licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel
comma precedente, porta in una riunione
pubblica uno strumento ricompreso tra quelli
indicati nel primo o nel secondo comma, è
punito con l'arresto da due a diciotto mesi
e con l'ammenda da lire 200.000 a lire
800.000.
La pena è raddoppiata nei casi in cui le
armi o gli altri oggetti di cui ai
precedenti commi sono usati al fine di
compiere reati. Tuttavia tale aumento non si
applica quando l'uso stesso costituisce
un'aggravante specifica per il reato
commesso.
Gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria devono procedere all'arresto di
chiunque sia colto in flagranza di
trasgressione alle norme dei precedenti
commi quarto e quinto (1).
Con la condanna deve essere disposta la
confisca delle armi e degli altri oggetti
atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e
secondo comma dell'articolo 42 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle
disposizioni penali di questo articolo le
aste di bandiere, dei cartelli e degli
striscioni usate nelle pubbliche
manifestazioni e nei cortei, né gli altri
oggetti simbolici usati nelle stesse
circostanze, salvo che non vengano adoperati
come oggetti contundenti.
(1) Comma
soppresso dall'art. 8, D.L. 26 aprile 1993,
n. 122.
Articolo 5
Limiti alle registrazioni.
Divieto di giocattoli trasformabili in armi.
Le disposizioni di cui al primo comma
dell'articolo
55
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e
successive modificazioni, non si applicano
alla vendita al minuto delle cartucce da
caccia a pallini, dei relativi bossoli o
inneschi nonché alla vendita dei pallini per
le armi ad aria compressa e dei giocattoli
pirici.
L'articolo 4-bis del decreto-legge 22
novembre 1956, n. 1274, convertito nella
legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.
Le disposizioni del citato testo unico, del
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della
presente legge non si applicano ai
giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono
essere fabbricati con l'impiego di tecniche
e di materiali che ne consentano la
trasformazione in armi da guerra o comuni da
sparo o che consentano l'utilizzo del
relativo munizionamento o il lancio di
oggetti idonei all'offesa della persona.
Devono inoltre avere l'estremità della canna
parzialmente o totalmente occlusa da un
visibile tappo rosso incorporato.
Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei
giocattoli riproducenti armi destinati
all'esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio
giocattoli riproducenti armi senza
l'osservanza delle disposizioni del quarto
comma è punito con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da lire un milione a
lire cinque milioni.
Quando l'uso o il porto d'armi è previsto
quale elemento costitutivo o circostanza
aggravante del reato, il reato stesso
sussiste o è aggravato anche qualora si
tratti di arma per uso scenico o di
giocattoli riproducenti armi la cui canna
non sia occlusa a norma del quarto comma
(1).
(1) Il
penultimo e l'ultimo comma così
sostituiscono l'originario ultimo comma per
effetto dell'art. 2, L. 21 febbraio 1990, n.
36.
Articolo 6
Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi.
È istituita,
presso il Ministero dell'interno, la
commissione consultiva centrale delle armi.
La commissione si compone di un presidente,
di due rappresentanti del Ministero
dell'interno, di cui uno della Polizia di
Stato, di due del Ministero della difesa, di
cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di cui quattro in
rappresentanza dei settori economici
interessati, su designazioni plurime delle
associazioni di categoria più
rappresentative, di uno del Ministero del
commercio con l'estero, di due del Ministero
delle finanze, di cui uno della direzione
generale delle dogane e l'altro del Corpo
della guardia di finanza, di tre esperti in
materia balistica e di un esperto in armi
antiche, artistiche, rare o comunque di
importanza storica (1).
Le mansioni di segretario sono esercitate da
un funzionario della direzione generale
della pubblica sicurezza.
Il presidente e i componenti della
commissione sono nominati con decreto del
Ministro per l'interno, durano in carica
cinque anni e possono essere riconfermati.
Per ciascun componente effettivo è nominato
un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del
presidente, ne esercita le funzioni il
componente effettivo annualmente delegato
dal presidente; in caso di assenza o di
impedimento dei componenti effettivi, ne
fanno le veci i supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio
sulla catalogazione delle armi prodotte o
importate nello Stato, accertando che le
stesse, anche per le loro caratteristiche,
non rientrino nelle categorie contemplate
nel precedente articolo 1, nonché su tutte
le questioni di carattere generale e
normativo relative alle armi e alle misure
di sicurezza per quanto concerne la
fabbricazione, la riparazione, il deposito,
la custodia, il commercio, l'importazione,
l'esportazione, la detenzione, la raccolta,
la collezione, il trasporto e l'uso delle
armi (2).
(1) Comma
così sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio
1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n.
197). Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 608.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 16
luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio
1982, n. 197), rettificato con avviso
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 1982,
n. 201.
Articolo 7
Catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo.
È istituito
presso il Ministero dell'interno il catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo, con
esclusione dei fucili da caccia ad anima
liscia e delle repliche di armi ad
avancarica, delle quali è ammessa la
produzione o l'importazione definitiva (1).
La catalogazione dei prototipi di nuova
produzione o di nuova importazione avverrà
sulla base dei disegni e delle
caratteristiche indicate nella domanda o dei
prototipi stessi.
La presentazione del prototipo non è
comunque richiesta per i fucili da caccia ad
anima liscia, nonché per le riproduzioni di
armi antiche ad avancarica, all'iscrizione
dei quali in catalogo si procede tenendo
conto delle caratteristiche comuni a tali
armi (2).
L'iscrizione dell'arma nel catalogo
costituisce accertamento definitivo della
qualità di arma comune da sparo posseduta
dal prototipo.
Nel catalogo sono indicati:
il numero progressivo d'iscrizione;
la descrizione dell'arma e il calibro;
il produttore o l'importatore;
lo Stato in cui l'arma è prodotta o dal
quale è importata.
Confezioni artistiche od artigianali non
alterano il prototipo se rimangono invariate
le qualità balistiche, il calibro e le parti
meccaniche di esso.
Con propri decreti da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, il Ministro per
l'interno determina:
1) la data d'inizio delle operazioni di
catalogazione;
2) le modalità per l'iscrizione nel catalogo
e quelle relative al rifiuto
dell'iscrizione;
3) le modalità per la pubblicazione e gli
aggiornamenti del catalogo.
(1) Comma
così sostituito dall'art. 3, L. 16 luglio
1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n.
197).
(2) Comma abrogato dall'art. 4, L. 16 luglio
1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n.
197).
Articolo 8
Accertamento per il rilascio di
autorizzazione di polizia in materia di
armi.
La richiesta intesa ad ottenere il nulla
osta per l'acquisto o la cessione di armi,
ai sensi dell' articolo
35,
terzo comma, del T.U. 18 giugno 1931, n.
773, modificato con D.L. 22 novembre 1956,
n. 1452, deve indicare i motivi
dell'acquisto o della cessione.
La licenza di cui all' articolo
31
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza è richiesta anche per l'esercizio
dell'industria di riparazione delle armi.
Il rilascio delle autorizzazioni per la
fabbricazione, la raccolta, il commercio, il
deposito e la riparazione di armi, nonché
del permesso di porto d'armi, previsti dagli
artt.
28,
31,
32,
35
e
42
del
testo unico sopracitato e
37,
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente
legge, è subordinato all'accertamento della
capacità tecnica del richiedente.
L'accertamento non occorre per
l'autorizzazione alla collezione (1).
Ai fini dell'accertamento della capacità
tecnica, l'interessato deve sostenere
apposito esame presso la commissione di cui
all'articolo 49 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza. La commissione è
integrata da un esperto designato dal
Ministero della difesa quando l'accertamento
è richiesto da persona che debba esercitare
l'attività di fabbricazione, riparazione o
commercio di armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi
si applicano altresì alle persone che
rappresentano, a norma dell'articolo 8 del
citato testo unico, il titolare
dell'autorizzazione di polizia.
Coloro che hanno prestato servizio militare
nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati
dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai
ruoli del personale civile della pubblica
sicurezza in qualità di funzionari o che
esibiscano certificato d'idoneità al
maneggio delle armi rilasciato dalla
competente sezione della Federazione del
tiro a segno nazionale devono sottoporsi
all'accertamento tecnico soltanto per
l'esercizio delle attività di fabbricazione,
riparazione o commercio di armi.
L'accertamento della capacità tecnica non è
richiesto per l'acquisto e il porto di armi
da parte di coloro che siano autorizzati per
legge.
La capacità tecnica è presunta nei confronti
di coloro che, all'atto dell'entrata in
vigore della presente legge, abbiano già
ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano
adempiuto agli obblighi previsti in materia
dalle disposizioni del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6
maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l'industria di
riparazione delle armi devono richiedere
alla competente autorità di pubblica
sicurezza la licenza di cui al secondo comma
del presente articolo entro il termine di
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
della legge.
L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è
abrogato.
(1) Comma
così sostituito dall'art. 3, L. 21 febbraio
1990, n. 36.
Articolo 9
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni
di polizia in materia di armi.
Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, le
autorizzazioni di polizia prescritte per la
fabbricazione, la raccolta, il commercio,
l'importazione, l'esportazione, la
collezione, il deposito, la riparazione e il
trasporto di armi di qualsiasi tipo non
possono essere rilasciate alle persone che
si trovino nelle condizioni indicate nell'
art.
43
dello stesso testo unico. Per il rilascio di
tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica
sicurezza può richiedere agli interessati la
presentazione del certificato di cui al
quarto comma dell'art.
35
del predetto T.U. modificato con D.L. 22
novembre 1956, n. 1274, convertito nella L.
22 dicembre 1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute
nell'art. 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575,
le autorizzazioni di cui al primo comma non
possono essere rilasciate a coloro che siano
sottoposti ad una delle misure di
prevenzione previste dalla L. 27 dicembre
1956, n. 1423.
Articolo 10
Divieto di detenzione e raccolta di armi da
guerra. Collezione di armi comuni da sparo.
A decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, non possono rilasciarsi
licenze per la detenzione o la raccolta di
armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di
esse, o di munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la
detenzione o la raccolta ai sensi dell'art.
28
del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge,
possono essere trasferite soltanto per
successione a causa di morte, per versamento
ai competenti organi del Ministero della
difesa, per cessione agli enti pubblici di
cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di
autorizzazione per la fabbricazione di armi
da guerra o tipo guerra o di munizioni da
guerra ovvero per cessione, con l'osservanza
delle norme vigenti per l'esportazione di
tali armi, ad enti o persone residenti
all'estero. L'erede, il privato o l'ente
pubblico cui pervengono, in tutto o in
parte, tali armi è tenuto a darne immediato
avviso al Ministero dell'interno ed a
chiedere il rilascio di apposita
autorizzazione a conservarle. In quanto
applicabili si osservano le disposizioni dei
precedenti artt. 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui
all'articolo
28
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza per cause diverse da quelle
indicate nel precedente comma è punito con
la reclusione da due a sei anni e la multa
da lire 400.000 a lire 4.000.000.
E' punito con l'ammenda fino a lire 200.000
chiunque, essendone obbligato, omette di
dare l'avviso previsto nel secondo comma del
presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione
di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati
dello Stato, è consentita la detenzione e la
raccolta delle armi e dei materiali indicati
nel primo comma allo Stato e, nell'ambito
delle loro competenze, agli enti pubblici in
relazione all'esercizio di attività di
carattere storico o culturale nonché ai
soggetti muniti di autorizzazioni per la
fabbricazione di armi da guerra o tipo
guerra o di munizioni da guerra per esigenze
di studio, di esperimento, di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per
fini diversi da quelli previsti
dall'articolo
31
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, è consentita nel numero di tre
per le armi comuni da sparo e di sei per le
armi di uso sportivo. Per le armi da caccia
resta valido il disposto dell'articolo
37,
comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (1). La detenzione di armi comuni da
sparo in misura superiore è subordinata al
rilascio di apposita licenza di collezione
da parte del questore, nel limite di un
esemplare per ogni modello del catalogo
nazionale; il limite di un esemplare per
ogni modello non si applica ai fucili da
caccia ad anima liscia ed alle repliche di
armi ad avancarica (2).
Restano ferme le disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, per le armi antiche.
Sono armi antiche quelle ad avancarica e
quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per
le armi antiche, artistiche o rare di
importanza storica di modelli anteriori al
1890 sarà disposto un apposito regolamento
da emanarsi di concerto tra il Ministro per
l'interno e il Ministro per i beni culturali
entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. Dette armi non si computano
ai fini di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve
essere effettuata da parte di coloro che già
detengono armi comuni da sparo in quantità
superiori a quelle indicate nel sesto comma
entro il termine di centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di
qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del
relativo munizionamento. Il divieto non si
applica alle raccolte per ragioni di
commercio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i
divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma
è punito con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da lire 400.000 a lire
2.000.000.
(1) Periodo
così sostituito, prima, dall'art. 1, L. 25
marzo 1986, n. 85, poi modificato dall'art.
4, L. 21 febbraio 1990, n. 36, ancora
sostituito dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992,
n. 306, ed infine così modificato dall'art.
9, L. 19 dicembre 1992, n. 489.
(2) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 16
luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio
1982, n. 197). Vedi, anche, l'art. 37, L. 11
febbraio 1992, n. 157.
Articolo 11
Immatricolazione delle armi comuni da sparo.
Sulle armi
comuni da sparo prodotte nello Stato devono
essere impressi, in modo indelebile ed a
cura del produttore, la sigla od il marchio,
idonei ad identificarle nonché il numero di
iscrizione del prototipo o dell'esemplare
nel catalogo nazionale ed il numero
progressivo di matricola. Un numero
progressivo deve, altresì, essere impresso
sulle canne intercambiabili di armi.
Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della
legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco
Nazionale di prova di Gardone Valtrompia,
direttamente o a mezzo delle sue sezioni,
accerta che le armi o le canne presentate
rechino le indicazioni prescritte nel primo
comma e imprime uno speciale contrassegno
con l'emblema della Repubblica italiana e la
sigla di identificazione del Banco o della
sezione. L'operazione deve essere annotata
con l'attribuzione di un numero progressivo
in apposito registro da tenersi a cura del
Banco o della sezione.
Le armi comuni da sparo prodotte all'estero
recanti i punzoni di prova di uno dei banchi
riconosciuti per legge in Italia non sono
assoggettate alla presentazione al Banco di
prova di Gardone Valtrompia quando rechino i
contrassegni di cui al primo comma.
Qualora manchino sulle armi prodotte
all'estero i segni distintivi di cui al
comma precedente, l'importatore deve curare
i necessari adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli
elementi indicati nel primo comma il Banco o
la sezione provvede ad apporli, in base a
motivata richiesta degli aventi diritto,
vistata dall'ufficio locale di pubblica
sicurezza o in mancanza dal comando dei
carabinieri. A tal fine, in luogo del numero
di matricola è impresso il numero
progressivo di iscrizione dell'operazione
nel registro di cui al secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si
applicano altresì alle armi comuni da sparo
ed alle canne intercambiabili importate
dall'estero. Si osservano a tal fine le
modalità di cui al successivo art. 13.
Le norme del presente articolo relative
all'apposizione sulle armi del numero
d'iscrizione nel catalogo nazionale, si
applicano a decorrere dalla data indicata
nel decreto ministeriale di cui al
precedente art. 7, settimo comma, n. 1.
Entro il termine di un anno dalla data
indicata nel decreto di cui al precedente
comma debbono essere presentate al Banco
nazionale di prova o alle sue sezioni, ove
mancanti del numero di matricola, per
l'apposizione di questo ultimo a norma del
quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato
o importate prima dell'entrata in vigore
della presente legge, con esclusione di
quelle prodotte o importate anteriormente al
1920;
le armi portatili da fuoco di cui al
precedente articolo 1 appartenenti a privati
di cui è consentita la detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste
dal presente articolo, al Banco nazionale di
prova, oltre al diritto fisso, da
determinarsi secondo le modalità previste
dall'articolo 3 della citata legge 23
febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum
un contributo straordinario di 270 milioni
di lire a carico dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. All'onere
di 270 milioni si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento predisposto per il
rinnovo della convenzione di Lomé. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio (1).
(1) Gli
ultimi tre commi cosí sostituiscono
l'originario ultimo comma per effetto
dell'articolo unico, L. 25 febbraio 1981, n.
40 (Gazz. Uff. 3 maggio 1981, n. 61).
Articolo 12
Importazione definitiva di armi da sparo.
Chi, senza licenza per la fabbricazione ed
il commercio di armi intende importare armi
comuni da sparo in numero superiore a tre,
nel corso dello stesso anno solare, oltre la
licenza del questore di cui all'articolo
31
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve
munirsi di apposita licenza del prefetto
della provincia in cui l'interessato ha la
propria residenza anagrafica.
La richiesta intesa ad ottenere il rilascio
delle licenze di importazione deve essere
motivata.
Il rilascio delle licenze d'importazione è
subordinato all'accertamento dell'esistenza,
nei casi previsti, delle autorizzazioni di
competenza di altre pubbliche
amministrazioni.
Non può essere autorizzata l'importazione di
armi comuni da sparo non catalogate a norma
del precedente articolo 7.
Chiunque importa armi in numero superiore a
tre senza munirsi della licenza di cui al
primo comma è punito con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da lire
400.000 a lire 3.000.000.
Articolo 13
Modalità per l'importazione definitiva di
armi comuni da sparo.
La dogana
alla quale vengono presentate per
l'importazione definitiva armi comuni da
sparo deve, dopo la nazionalizzazione,
curarne l'inoltro, a spese dell'importatore,
al Banco nazionale di prova di Gardone
Valtrompia od alla più vicina sezione di
esso, eccezion fatta per le armi provenienti
dagli Stati i cui punzoni di prova siano
riconosciuti in base alla legge 23 febbraio
1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973,
n. 993, ed alle altre disposizioni vigenti,
purché provviste dei segni distintivi di cui
al primo comma dell'art. 11.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della
legge 23 febbraio 1960, n. 186.
Articolo 14
Armi inidonee e non catalogate.
Qualora le
armi comuni da sparo e le canne presentate
al Banco od alle sezioni non superino la
prova prescritta dall'art. 1, L. 23 febbraio
1960, n. 186, ovvero risultino non
catalogate o non conformi ai tipi
catalogati, è dato avviso, entro trenta
giorni, a cura del Banco o della sezione, al
produttore od all'importatore.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione
dell'avviso di cui al primo comma senza che
il produttore abbia disposto il ritiro delle
armi ovvero senza che l'importatore abbia
richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi
medesime alla dogana che ha provveduto alla
loro nazionalizzazione, per la rispedizione
all'estero, le armi si considerano
abbandonate e sono versate alla competente
direzione di artiglieria che può disporne la
rottamazione e la successiva alienazione.
Sono del pari considerate abbandonate le
armi rinviate alla dogana ai sensi del comma
precedente, delle quali l'importatore non
abbia richiesto la rispedizione fuori dal
territorio doganale entro venti giorni dalla
comunicazione all'interessato da parte della
dogana medesima.
La rispedizione all'estero delle armi
inidonee o non catalogate è effettuata in
deroga ai divieti economici e valutari in
materia di armi e comporta lo sgravio dei
diritti doganali liquidati all'atto
dell'importazione ed il rimborso di quelli
già pagati, esclusi in ogni caso i
corrispettivi per servizi resi.
Le disposizioni contenute nel secondo, terzo
e quarto comma sono applicabili anche per la
restituzione ai produttori ed agli
importatori delle armi di cui sia stato
eventualmente richiesto il deposito o
l'esibizione da parte del Ministero
dell'interno per la catalogazione ai sensi
del precedente art. 7.
Contro il giudizio negativo del Banco
nazionale di prova per mancata catalogazione
di una arma è ammesso ricorso entro trenta
giorni al Ministero dell'interno.
Articolo 15
Importazione temporanea di armi comuni da
sparo.
I cittadini italiani residenti all'estero, o
dimoranti all'estero per ragioni di lavoro,
ovvero gli stranieri non residenti in
Italia, sono ammessi all'importazione
temporanea, senza la licenza di cui all'art.
31,testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, di armi comuni da
sparo, ad uso sportivo o di caccia, a
condizione che tali armi siano provviste del
numero di matricola.
Con decreto del Ministro per l'interno, di
concerto con i Ministri per gli affari
esteri, per le finanze, per l'agricoltura e
le foreste, per il commercio con l'estero e
per il turismo e lo spettacolo, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinate le modalità per l'introduzione,
la detenzione, il porto e il trasporto
all'interno dello Stato delle armi
temporaneamente importate nonché il numero
delle stesse.
Ai fini della presente legge si considera
temporanea l'importazione per un periodo non
eccedente i novanta giorni. Trascorso tale
termine l'interessato è soggetto agli
obblighi di cui al precedente articolo 12.
Chiunque non osserva le disposizioni del
decreto ministeriale di cui al secondo comma
è punito con la reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa da lire 40.000 a lire
200.000.
Articolo 16
Esportazione di armi.
Nelle
operazioni concernenti le armi comuni da
sparo di cui al precedente art. 2 dichiarate
per l'esportazione, sono obbligatori la
visita doganale e il riscontro della guardia
di finanza.
Il rilascio della licenza per polizia per
l'esportazione di armi di ogni tipo è
subordinato all'accertamento dell'esistenza,
nei casi previsti, delle autorizzazioni di
competenza di altre pubbliche
amministrazioni.
L'esportazioni delle armi deve avvenire
entro il termine di novanta giorni dal
rilascio della licenza, salvo l'esistenza di
giustificati motivi. A tal fine, il titolare
della licenza di polizia deve esibire
all'autorità che ha rilasciato la licenza la
bolletta di esportazione, ovvero copia di
essa autenticata o vistata dall'autorità
medesima.
Il contravventore all'obbligo di cui al
precedente comma è punito a norma dell'art.
17 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni.
Con decreto del Ministro, per le finanze, di
concerto col Ministro per l'interno, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinate le modalità per assicurare
l'effettiva uscita dal territorio dello
Stato delle armi destinate all'esportazione,
nonché quelle per disciplinare
l'esportazione temporanea, da parte di
persone residenti in Italia, di armi comuni
da sparo per uso sportivo o di caccia. Con
decreto del Ministro per l'interno, sentito
il Ministro per i beni culturali, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinate le modalità relative alla
temporanea esportazione di armi antiche,
artistiche, rare o comunque aventi
importanza storica ai fini di mostre e
scambi culturali.
Articolo 17
Divieto di compravendita di armi comuni da
sparo commissionate per corrispondenza.
Alle persone
residenti nello Stato non è consentita la
compravendita di armi comuni da sparo
commissionate per corrispondenza, salvo che
l'acquirente sia autorizzato ad esercitare
attività industriali o commerciali in
materia di armi, o che abbia ottenuto
apposito nulla osta del prefetto della
provincia in cui risiede. Di ogni spedizione
la ditta interessata deve dare comunicazione
all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in
mancanza, al comando dei carabinieri del
comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione
da uno a sei mesi e con la multa fino a lire
300.000.
Articolo 18
Modalità per il trasporto di armi ed
esplosivi.
Salvo che non sia disposto diversamente
dalla relativa autorizzazione, il trasporto
delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o
parti di esse deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o
di imprese di trasporto in possesso dei
requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni legislative o regolamentari, o
di soggetti dipendenti dalle aziende
produttrici o commerciali muniti di
specifica autorizzazione del questore della
provincia di residenza, in possesso dei
requisiti di cui al precedente articolo 9.
Oltre a quanto stabilito in materia dal
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le
successive rispettive modificazioni, le
modalità per il trasporto, di armi o di
parti di esse e di esplosivi di ogni genere,
nonché per la spedizione, la ricezione,
presa e resa a domicilio, sono determinate
con decreto del Ministro per l'interno, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di
concerto con i Ministri per la difesa, per
le finanze, per i trasporti, per la marina
mercantile e per le poste e le
telecomunicazioni, nell'ambito delle
rispettive competenze.
Chiunque non osserva le disposizioni del
primo comma o quelle del decreto
ministeriale di cui al precedente comma è
punito con la reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa da lire 40.000 a lire
200.000.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle cartucce da caccia a pallini,
a salve, da tiro e ad uso industriale ed
alle polveri relative alle armi da caccia.
Il rilascio ai commessi delle tessere di
riconoscimento previste dall'articolo
52
del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per
il recapito di armi nella provincia è
attribuito alla competenza del questore,
previo accertamento della sussistenza dei
requisiti di cui al precedente art. 9.
Articolo 19
Trasporto di parti di armi.
L'obbligo dell'avviso previsto
rispettivamente dagli articoli
28
e
34
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve
essere osservato anche per il trasporto di
singole parti di armi da guerra e tipo
guerra nonché di canne, carcasse, carrelli,
fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi
comuni.
Qualora il fatto non costituisca un più
grave reato, il contravventore è punito con
l'arresto non inferiore ad un mese e con
l'ammenda da lire 80.000 a lire 320.000 se
trattasi di parti di armi da guerra o tipo
guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con
l'ammenda fino a lire 160.000 se trattasi di
parti di armi comuni.
Articolo 20
Custodia delle armi e degli esplosivi.
Denunzia di furto, smarrimento o
rinvenimento.
La custodia
delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e
2 e degli esplosivi deve essere assicurata
con ogni diligenza nell'interesse della
sicurezza pubblica. Chi esercita
professionalmente attività in materia di
armi o di esplosivi o è autorizzato alla
raccolta o alla collezione di armi deve
adottare e mantenere efficienti difese
antifurto secondo le modalità prescritte
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui
al precedente comma è punito, se il fatto
non costituisce più grave reato, con
l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
fino a lire 1.000.000.
Dello smarrimento o del furto di armi o di
parti di esse o di esplosivi di qualunque
natura deve essere fatta immediata denunzia
all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,
se questo manchi, al più vicino comando dei
carabinieri.
Il contravventore è punito con l'ammenda
fino a lire 1.000.000.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è
tenuto ad effettuarne immediatamente il
deposito presso l'ufficio locale di pubblica
sicurezza o, in mancanza, presso il più
vicino comando dei carabinieri che ne
rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque
natura o venga a conoscenza di depositi o di
rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne
immediata notizia all'ufficio locale di
pubblica sicurezza o, in mancanza, al più
vicino comando dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalle vigenti disposizioni in materia di
detenzione e porto illegale di armi o di
esplosivi di qualunque natura, il
contravventore è punito con l'arresto fino a
sei mesi e con l'ammenda fino a lire
400.000.
Articolo 20-bis
Omessa custodia di armi.
Chiunque
consegna a minori degli anni diciotto, che
non siano in possesso della licenza
dell'autorità, ovvero a persone anche
parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o
a persone impedite nel maneggio, un'arma fra
quelle indicate nel primo e secondo comma
dell'articolo 2, munizioni o esplosivi
diversi dai giocattoli pirici è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella
custodia delle armi, munizioni ed esplosivi
di cui al comma 1 le cautele necessarie per
impedire che alcuna delle persone indicate
nel medesimo comma 1 giunga ad
impossessarsene agevolmente, è punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda
fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione quando il
fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro,
sempre che non si tratti dell'esercizio
consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi
l'attività venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti
riguardano le armi, le munizioni o gli
esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi
clandestine, la pena è della reclusione da
uno a tre anni (1).
(1) Aggiunto
dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
nel testo modificato dalla relativa legge di
conversione.
Articolo 21
Distrazione o sottrazione di armi.
Chiunque
distrae dalla prevista destinazione, sottrae
o comunque detiene le armi di cui agli
articoli 1 e 2 al fine di sovvertire
l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere
in pericolo la vita delle persone o la
sicurezza della collettività mediante la
commissione di attentati o comunque di uno
dei reati previsti dal capo I, titolo VI,
del libro II del codice penale o dagli artt.
284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è
punito con la reclusione da cinque a
quindici anni.
Articolo 22
Locazione e comodato di armi.
Non è
consentita la locazione o il comodato delle
armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che
si tratti di armi per uso scenico, ovvero di
armi destinate ad uso sportivo o di caccia,
ovvero che il conduttore o accomodatario sia
munito di autorizzazione per la
fabbricazione di armi o munizioni ed il
contratto avvenga per esigenze di studio, di
esperimento, di collaudo.
E' punito con la reclusione da due ad otto
anni e con la multa da lire 400.000 a lire
3.000.000 chiunque dà o riceve in locazione
o comodato armi in violazione del divieto di
cui al precedente comma.
La pena è raddoppiata se l'attività di
locazione o comodato delle armi risulta
abituale.
Articolo 23
Armi clandestine.
Sono
considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai
sensi del precedente articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei
numeri, dei contrassegni e delle sigle di
cui al precedente articolo 11.
E' punito con la reclusione da tre a dieci
anni e con la multa da lire quattrocentomila
a lire tre milioni chiunque fabbrica,
introduce nello Stato, esporta, commercia,
pone in vendita o altrimenti cede armi o
canne clandestine (1).
Chiunque detiene armi o canne clandestine è
punito con la reclusione da uno a sei anni e
con la multa da lire duecentomila a lire due
milioni (1).
Si applica la pena della reclusione da due a
otto anni e la multa da lire trecentomila a
lire tre milioni a chiunque porta in luogo
pubblico o aperto al pubblico armi o canne
clandestine. La stessa pena si applica
altresì a chiunque cancella, contraffà o
altera i numeri di catalogo o di matricola e
gli altri segni distintivi di cui
all'articolo 11 (1).
Con la sentenza di condanna è ordinata la
revoca delle autorizzazioni di polizia in
materia di armi e la confisca delle stesse
armi.
Non è punibile ai sensi del presente
articolo, per la mancanza dei segni
d'identità prescritti per le armi comuni da
sparo chiunque ne effettua il trasporto per
la presentazione del prototipo al Ministero
dell'interno ai fini dell'iscrizione nel
catalogo nazionale o al Banco nazionale di
prova ai sensi del precedente art. 11.
(1) Comma
così sostituito dall'art. 9, D.L. 13 maggio
1991, n. 152.
Articolo 24
Divieto di fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti.
Chiunque
fabbrica un prodotto esplodente non
riconosciuto o modifica o altera la
composizione dei prodotti esplodenti
riconosciuti e classificati a norma
dell'art. 53 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire 400.000 a lire
2.000.000.
La sanzione di cui al comma precedente non
si applica ai fabbricanti di prodotti
esplodenti titolari di licenza rilasciata
dal Ministero dell'interno per l'attività di
ricerca, studio e sperimentazione condotta
nel proprio stabilimento.
Articolo 25
Registro delle operazioni giornaliere.
Chiunque, per l'esercizio della propria
attività lavorativa, fa abituale impiego di
esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il
registro delle operazioni giornaliere
previsto dal primo comma dell'articolo
55
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
E' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da lire 400.000 a
lire 4.000.000 chi non osserva l'obbligo di
cui al comma precedente.
Con la stessa pena sono punite le persone
indicate nel primo comma del citato articolo
55
che non osservano l'obbligo di tenuta del
registro.
Sono punite con l'arresto da venti giorni a
tre mesi e con l'ammenda fino a lire 200.000
le persone obbligate a tenere il predetto
registro le quali rifiutano
ingiustificatamente di esibire il registro
stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza che ne facciano richiesta.
Articolo 26
Limiti alla detenzione senza denuncia di
munizioni.
È soggetto all'obbligo della denuncia,
stabilito dall'art.
38
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi,
in possesso di armi regolarmente denunziate,
detiene munizioni per armi comuni da sparo
eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a
pallini per fucili da caccia.
Articolo 27
Requisiti soggettivi per le
autorizzazioni in materia di esplosivi.
Il rilascio
delle licenze di cui agli articoli 46 e 47
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, è
subordinato all'accertamento dei requisiti
di cui al precedente art. 9.
Articolo 28
Responsabilità nell'impiego di esplosivi.
I titolari
delle licenze di deposito per il consumo
permanente, temporaneo o giornaliero di
esplosivi di ogni genere, a qualunque uso
adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e
101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni, devono seguire
personalmente o esclusivamente a mezzo delle
persone che li rappresentano a norma
dell'art. 8 del citato testo unico le
attività e le operazioni d'impiego e di
utilizzo degli esplosivi medesimi.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui
al precedente comma è punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno e con la
multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Articolo 29
Distrazione o sottrazione di esplosivi.
Chiunque
distrae dalla prevista destinazione, sottrae
o comunque detiene esplosivi di ogni genere
al fine di sovvertire l'ordinamento dello
Stato ovvero di mettere in pericolo la vita
delle persone o la sicurezza della
collettività mediante la commissione di
attentati o comunque di uno dei reati
previsti dal capo I, titolo VI del libro II
del codice penale o dagli articoli 284, 285,
286 e 306 dello stesso codice, è punito con
la reclusione da cinque a quindici anni.
Articolo 30
Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze
armate e dei Corpi dello Stato.
Le autorizzazioni previste dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e dalla presente legge, nonché
gli adempimenti di cui agli articoli
28,
terzo comma, e
34
del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza non sono richiesti per le
armi, o parti di esse, munizioni ed
esplosivi appartenenti alle Forze armate ed
ai Corpi armati dello Stato e per il
personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato impiegato nell'esercizio
delle funzioni e degli altri compiti di
istituto.
Con decreto del Ministro per la difesa, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, di
concerto con il Ministro per l'interno,
verranno specificati i documenti di
accompagnamento necessari per il trasporto
delle armi o di parti di esse, di munizioni
e di esplosivi che non venga effettuato
direttamente dalle Forze armate o dai Corpi
armati dello Stato.
Articolo 31
Vigilanza sulle attività di tiro a segno.
Ferme restando le disposizioni di cui al
decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430,
convertito nella legge 4 giugno 1936, n.
1143, sul Tiro a segno nazionale e
successive modificazioni, i direttori e gli
istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro
a segno nazionale devono munirsi di apposita
licenza del prefetto, da rilasciarsi previo
accertamento della capacità tecnica e dei
requisiti di cui al precedente articolo 9.
La capacità tecnica è presunta nei confronti
di coloro che esercitano la propria attività
in seno alle sezioni del tiro a segno
all'entrata in vigore della presente legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno
sono obbligati a tenere costantemente
aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative
generalità;
b) l'inventario delle armi in dotazione con
la relativa descrizione per numero di
matricola, tipo, calibro, fabbrica e
nazionalità, con richiamo ai titoli che ne
legittimano la provenienza, ai fini di cui
all'ultimo comma dell'art.
38
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le
munizioni, con l'indicazione dei nominativi
degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono
giornalmente annotarsi le generalità di
coloro che si esercitano al tiro, con
l'indicazione delle armi da ciascuno
impiegate nonché degli orari di inizio e di
conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono
essere esibiti ad ogni richiesta degli
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i
quali vi appongono la data e la firma ogni
qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno
sono responsabili dell'osservanza delle
disposizioni del primo comma dell'articolo
20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento
prevista dall'art.
76
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è
attribuita all'autorità provinciale di
pubblica sicurezza che vi procede secondo le
competenze stabilite dagli articoli 42 e 44
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, previo accertamento dei requisiti
soggettivi prescritti per il rilascio delle
licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, il trasgressore degli obblighi di cui
al presente articolo è punito con l'arresto
da tre mesi a due anni o con l'ammenda da
lire 400.000 a lire 2.000.000.
Articolo 32
Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte
nei musei.
Salva la normativa concernente le armi in
dotazione alle Forze armate o ai Corpi
armati dello Stato e fermo restando quanto
stabilito nella legge 1° giugno 1939, n.
1089, sulle cose di interesse storico o
artistico, i direttori dei musei di Stato,
di altri enti pubblici o appartenenti ad
enti morali, cui è affidata la custodia e la
conservazione di raccolte di armi da guerra
o tipo guerra o di parte di esse, di
munizioni da guerra, di collezioni di armi
comuni da sparo, di collezioni di armi
artistiche, rare o antiche devono, entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, redigere l'inventario dei materiali
custoditi su apposito registro ai sensi
dell'art. 16, primo comma, del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635. Le persone di cui al
primo comma sono altresì obbligate a curare
il puntuale aggiornamento dell'inventario,
comunicandone immediatamente le variazioni
al questore.
Per la compilazione dell'inventario e delle
variazioni si osservano le formalità di cui
all'articolo 31, terzo comma, lettera b).
L'inventario ed i relativi aggiornamenti
devono essere esibiti ad ogni richiesta
degli ufficiali o agenti di pubblica
sicurezza i quali vi appongono la data e la
firma ogni qualvolta procedono al loro
esame.
Le persone di cui al primo comma sono
responsabili dell'osservanza delle
disposizioni del primo comma dell'art. 20
della presente legge.
Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, il trasgressore degli obblighi di cui
al presente articolo è punito con l'arresto
da tre mesi a due anni o con l'ammenda da
lire 400.000 a lire 2.000.000.
Ai musei indicati nel presente articolo non
si applicano le disposizioni di cui al primo
comma dell'articolo
28
del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773.
Fermo restando il disposto dell'ultimo comma
dell'articolo
37
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la
licenza del Ministero dell'interno non è
prescritta per la cessione di cimeli o armi
da parte degli stessi musei.
Le armi antiche e artistiche comunque
versate all'autorità di pubblica sicurezza o
alle direzioni di artiglieria non potranno
essere distrutte senza il preventivo
consenso di un esperto nominato dal
sovrintendente per le gallerie competente
per territorio.
Le armi riconosciute di interesse storico e
artistico saranno destinate alle raccolte
pubbliche indicate dalla sovrintendenza
delle gallerie competente per territorio.
Tale disciplina non si applica alle armi in
dotazione ai Corpi armati dello Stato
eventualmente destinate alla distruzione.
Articolo 33
Aste pubbliche.
1. E' vietata
la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi
indicate negli articoli 1 e 2.
2. Salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, il trasgressore dell'obbligo di
cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre
mesi a tre anni e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire un milione (1).
(1) Cosí
sostituito dall'art. 10-bis, D.L. 13 maggio
1991, n. 152 nel testo modificato dalla
relativa legge di conversione.
Articolo 34
Sanzioni penali.
Le pene
stabilite dal codice penale e dal testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, per le contravvenzioni alle
norme concernenti gli esplosivi sono
triplicate.
In ogni caso l'arresto non può essere
inferiore a tre mesi.
Articolo 35
Giudizio direttissimo.
Per i reati
previsti dalla presente legge, si procede in
ogni caso con il giudizio direttissimo salvo
che non siano necessarie speciali indagini.
Per i reati connessi si procede, di regola,
previa separazione dei giudizi.
Articolo 36
Sanatorie.
I detentori delle armi comuni da sparo che,
alla data di entrata in vigore della
presente legge, non abbiano provveduto a
denunciare ai sensi dell'art.
38
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi
medesime, non sono punibili, ai sensi delle
disposizioni vigenti, qualora ottemperino
all'obbligo della denuncia entro il termine
di sessanta giorni dalla predetta data,
sempre che la denuncia avvenga prima
dell'accertamento del reato.
Non sono, altresì, punibili coloro che,
entro lo stesso termine di sessanta giorni e
prima dell'accertamento del reato,
consegnano le armi o parti di esse, le
munizioni, gli esplosivi e gli altri
congegni micidiali illegittimamente detenuti
di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre
1967, n. 895, modificato dall'art. 9 della
L. 14 ottobre 1974, n. 497, né coloro che
entro il detto termine provvedono
all'obbligo della denuncia di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio
1974, n. 258, convertito con modificazioni
nella legge 14 agosto 1974, n. 393.
Non sono, infine, punibili quanti detengono,
in forza di denunzia, presentata a norma
dell'articolo
38
del testo unico della legge di pubblica
sicurezza, ed accettata dai competenti
organi, armi da guerra o tipo guerra
impropriamente acquisite come armi comuni
prima dell'entrata in vigore della presente
legge, sempre che provvedano agli
adempimenti prescritti entro sessanta giorni
dalla pubblicazione del catalogo di cui al
precedente art. 7.
Articolo 37
Disposizioni transitorie e finali.
Sino alla pubblicazione del catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo
previsto dall'art. 7, ne sono ammesse la
produzione, l'importazione e l'esportazione,
a condizione che gli esercenti tali attività
siano muniti delle prescritte licenze
dell'autorità di pubblica sicurezza e che
ogni arma sia contrassegnata dal numero di
matricola.
Sono, altresì, consentiti, anche dopo la
pubblicazione del catalogo nazionale di cui
all'articolo 7, l'esportazione ed il
commercio di armi comuni da sparo non
catalogate, prodotte od importate
anteriormente, purché registrate con i
rispettivi numeri di matricola, a norma
dell'articolo
35
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Articolo 38
Le
disposizioni di cui all'articolo 5 della
presente legge concernenti i giocattoli si
applicano decorso un anno dal giorno di
entrata in vigore della legge stessa.
Articolo 39
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge l'autorità di pubblica
sicurezza deve procedere ad una revisione
straordinaria delle autorizzazioni a privati
per la raccolta di armi da guerra o tipo
guerra o di parti di esse o di munizioni da
guerra, previste dall'art.
28
del
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Nell'ipotesi di revoca della licenza, le
armi, entro trenta giorni dal relativo
provvedimento, possono essere cedute agli
enti pubblici, nonché ai soggetti muniti di
autorizzazione per la fabbricazione di armi
da guerra o tipo guerra o di munizioni da
guerra, ad enti e persone residenti
all'estero.
Articolo 40
Per tutto
quanto non previsto dalla presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni del
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le
successive rispettive modificazioni, nonché
le altre vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di armi ed
esplosivi.
Nulla è innovato alle disposizioni della
legge 14 ottobre 1974, n. 497.
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