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Ecco il
regolamento pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, relativo alla liberalizzazione
delle armi ad aria compressa, con potenze
inferiori a 7,5 J e ad avancarica.
DECRETO 9
agosto 2001, n. 362
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 231
del 4/10/01
Regolamento recante la disciplina specifica
dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o
a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non
superiore a 7,5 joule e delle repliche di
armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modifiche e integrazioni,
con il quale e' stato approvato il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 940, n.
635, con il quale e' stato approvato il
regolamento per l'esecuzione del citato
testo unico; Vista la legge 23 febbraio
1960, n. 186, e successive modifiche e
integrazioni, concernente modifiche al regio
decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n.
3152, sulla obbligatorieta' della
punzonatura delle armi da fuoco portatili e
successive modifiche ed integrazioni; Vista
la legge 18 aprile 1975, n. 110, e
successive modifiche e integrazioni,
concernente norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e
successive modifiche e integrazioni,
concernente nuove norme sulla detenzione
delle armi, delle munizioni, degli esplosivi
e dei congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge
comunitaria 1999; Visto l'articolo 27 della
legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente
disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee – legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e
della detenzione di armi; Considerato che,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
citata legge n. 526/1999, occorre adottare,
con regolamento, una
disciplina specifica dell'utilizzo delle
armi ad aria compressa o a gas compressi,
sia lunghe sia corte, i cui proiettili
erogano un'energia cinetica non superiore a
7,5 joule; Considerato che ai sensi
dell'articolo 27 della citata legge n.
422/2000 le repliche di armi antiche ad
avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo, sono
assoggettate, in quanto applicabile, alla
disciplina vigente per le armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe sia
corte, i cui proiettili "erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule"; Rilevata la necessita' di definire
con apposito regolamento ed in conformita'
ai criteri di cui al comma 5 del citato
articolo 11, la compiuta disciplina delle
armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe
sia corte, i cui proiettili erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5
joule e delle repliche di armi antiche ad
avancarica di modello anteriore al 1890 a
colpo singolo, in conformita' alle
indicazioni contenute nelle citate leggi n.
526/1999 e n. 422/2000; Sentito il parere
della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi nelle sedute del 12
settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9
novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4
aprile 2001; Visto l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione Consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Data comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai Sensi
dell'articolo 17 della citata legge n.
400/1988, con nota n. 27-12/A-7 in data 19
luglio 2001;
Adotta il seguente regolamento:
Titolo
Armi ad aria o a gas compressi con
modesta capacita' offensiva
Art. 1. Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia
lunghe che corte, i cui proiettili sono
dotati di un'energia cinetica, misurata
all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono
armi con modesta capacita' offensiva non
assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono
utilizzare esclusivamente il funzionamento
semiautomatico od a ripetizione semplice
ordinaria e sono destinate al lancio di
pallini inerti non idonei a contenere o
trasportare altre sostanze o materiali.
Art. 2. Verifica di conformità
1. La produzione e l'importazione delle armi
di cui all'articolo 1 e' subordinata alla
preventiva verifica di conformita' da parte
della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi.
2. La verifica di conformita' e' effettuata
sulla base dei disegni e delle
caratteristiche indicate nella domanda
ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto
necessario.
3. La domanda succitata, conforme
all'imposta di bollo, deve essere
indirizzata al Ministero dell'interno,
ufficio per l'amministrazione generale del
Dipartimento della pubblica sicurezza -
Ufficio per gli affari della polizia
amministrativa e sociale, e deve contenere
le indicazioni relative alle generalita', se
persona fisica e la ditta, la ragione o la
denominazione sociale se impresa, del
produttore e dell'importatore, il relativo
domicilio o sede nonche' le caratteristiche
dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato
o Stati in cui essa e' prodotta o da cui e'
importata, calibro, numero delle canne e
relativa lunghezza, lunghezza minima,
sistema di funzionamento e ogni altra
particolarita' strutturale dell'arma. Il
richiedente dovra' precisare se intende
produrre o importare l'arma, indicandone in
quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di
provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di
disegni costruttivi e fotografie relativi
all'arma ed alle parti di essa, con
sottoscrizione autenticata del richiedente a
norma dell'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) una certificazione dell'energia cinetica
erogata, misurata all'origine, rilasciata
dal Banco nazionale di prova di Gardone Val
Trompia, direttamente o a mezzo delle sue
sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare,
ove ritenuto necessario, e' effettuata a
richiesta della Commissione. Nella domanda
devono essere indicate le generalita' della
persona incaricata dell'esibizione e del
ritiro del prototipo o esemplare
eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di
conformita' sono comunicate al soggetto
richiedente di cui al comma 3 entro il
termine di 120 giorni a decorrere dalla data
di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi
precedenti, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 4, lettera a), soggiace
altresi' chiunque detenga le armi di cui
all'articolo 1 iscritte nel Catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo ed
intende avvalersi della normativa contenuta
nel presente regolamento.
Art. 3.
Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono
essere impressi i segni identificativi
previsti dall'articolo 11, comma primo,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta
eccezione per il numero di iscrizione
nel Catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo.
Art. 4.
Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 e'
apposto dal produttore o dall'importatore,
dopo la verifica di conformita', uno
specifico
punzone, preventivamente depositato presso
il Banco nazionale di prova, che ne
certifica l'energia cinetica
entro il limite consentito; sulle armi con
separato punzone e' apposto il numero della
verifica di conformita' attribuito dal
Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all'articolo 2,
comma 7, ivi compresi coloro che importano
le armi per ragioni diverse dal commercio,
devono chiedere l'apposizione dello
specifico punzone da parte del Banco
nazionale di prova.
Art. 5.
Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e l'importazione delle
armi di cui
all'articolo 1 sono soggette
all'autorizzazione prevista dall'articolo 31
del regio decreto n. 773/1931.
L'importazione e' altresi' soggetta al
disposto di cui all'articolo 12, comma
primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere
l'autorizzazione per fabbricare od importare
devono contenere le indicazioni stabilite
dall'articolo 46 del regio decreto n.
635/1940.
Art. 6.
Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui
all'articolo 1 deve darne preventivo avviso
scritto al questore della provincia da cui
le armi sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del
marchio o sigla, modello, calibro, matricola
e numero delle armi oggetto
dell'esportazione.
3. Per la sola matricola e' possibile
effettuare l'avviso all'atto della
spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai
commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento
dell'avviso di cui al comma 2 non
intervengono provvedimenti dell'Autorita' di
pubblica
sicurezza l'esportazione si intende
autorizzata.
Art. 7.
Cessione
1. La cessione
per ragioni di commercio delle armi di cui
all'articolo 1 e'consentita a coloro che
sono titolari dell'autorizzazione di polizia
per il commercio di armi, prevista
dall'articolo 31 del regio decreto n.
773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono
all'annotazione nel registro delle
operazioni giornaliere di cui all'articolo
35 del regio decreto n. 773/1931, con le
modalita' previste dall'articolo 54 del
regio decreto n. 635/1940, dei seguenti
elementi: data dell'operazione, persona o
ditta con la quale l'operazione e' compiuta,
specie, contrassegni e quantita' delle armi
acquistate o vendute e modalita' con le
quali l'acquirente ha dimostrato la propria
identita' personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono
essere acquistate da soggetti maggiorenni
muniti di valido documento di
riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il
comodato delle armi di cui all'articolo 1,
purche' avvengano con scrittura privata tra
soggetti
maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura
privata nel comodato a termine di durata non
superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza e' regolata
dal disposto dell'articolo 17 della legge n.
110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche e'
consentita nel rispetto delle condizioni di
cui ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a
minori delle armi di cui all'articolo 1.
Art.8. Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui
all'articolo 1 non e' sottoposta all'obbligo
di denuncia previsto dall'articolo 38 del
regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non
si applicano i limiti alla detenzione
previsti per le armi comuni da sparo
dall'articolo 10, comma sesto, della legge
n. 110/1975.
Art. 9. Porto 1.
Il porto delle armi di cui all'articolo 1
non e' sottoposto ad autorizzazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono
essere portate fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa
senza giustificato motivo. Non possono,
inoltre, essere portate in riunioni
pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1
e' consentito esclusivamente a maggiori di
eta' o minori assistiti da soggetti
maggiorenni, fatta salva la deroga per il
tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi
privati non aperti al pubblico.
Art. 10. Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui
all'articolo 1 deve essere effettuato usando
la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate
scariche, inserite in
custodia.
Art. 11. Parti d'arma
1. Le parti delle armi di cui
all'articolo 1 non si considerano parti di
arma comune da sparo.
Titolo II - Repliche di armi antiche ad
avancarica a colpo singolo
Art. 12. Definizione
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica
a colpo singolo di modello e/o tipologia
anteriore al 1890 utilizzano per il
funzionamento a fuoco munizionamento
costituito da polvere nera, od equivalente,
palla o pallini di piombo, che vengono
introdotti singolarmente nella canna dalla
volata o dalla parte anteriore della camera
di scoppio; esse sono dotate di un sistema
di accensione a miccia e/o a pietra e/o a
capsula e sono portatili.
Art. 13.
Immatricolazione e verifica di
funzionamento
1. Alle armi di cui all'articolo 12 si
applicano le disposizioni dell'articolo 11
della legge n. 110/1975, commi primo,
secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto, fatta
eccezione del riferimento all'iscrizione nel
Catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo,
salvo quanto previsto dal successivo comma
3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli
adempimenti di cui all'articolo 11 della
legge n. 110/1975, verifica che il
funzionamento delle armi di cui al comma 1
sia conforme alle prescrizioni contenute
nell'articolo 12; a tal fine, ove ritenuto
necessario, puo' avvalersi della consulenza
dell'esperto di cui all'articolo 32, comma
nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1
prodotte all'estero, sono sottoposti a cura
dell'importatore alla verifica di
funzionamento da parte del Banco nazionale
di prova, prevista dal comma 2. E' vietata
l'importazione di armi non conformi al
prototipo sottoposto a verifica del Banco
nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono
sottoposte a verifica di conformita' da
parte della Commissione consultiva centrale
per il
controllo delle armi.
Art. 14. Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo
12 e' sottoposto alla normativa vigente per
le armi comuni da sparo.
Art. 15.
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente
titolo, trovano applicazione le disposizioni
contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e
11.
Titolo III Infrazioni al regolamento
Art. 16. Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni del
presente regolamento e' soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento
della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli dal 17-bis
al 17-sexies del regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
17-ter del regio decreto n. 773/1931, quando
e' accertata una violazione delle
disposizioni contenute nel presente
regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha
proceduto, fermo restando l'obbligo del
rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce
per iscritto, senza ritardo, all'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione
o, se il fatto non concerne attivita'
soggette ad autorizzazione, al questore.
Il presente regolamento, munito del
sigillo dello Stato, sara'inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarloe di farlo
osservare.
Roma, 9
agosto 2001
Il Ministro: Scajola
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24
settembre 2001
Ministeri istituzionali, registro
n. 12, foglio n. 106
Questo articolo è stato preso da internet
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