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L'art. 5 della legge 18 aprile 1975. n. 110
(Norme integratìve della disciplina vigente
per il controllo delle armi delle munizioni
e degli esplosivi, con modifiche Introdotte
dalla lene 21 Febbraio 1990, n. 36. Nuove
norme sulla detenzione delle armi, delle
munizioni. degli esplosivì e dei congegni
assimilati stabilisce che «I giocattoli
riproducenti anni non possono essere
fabbricati con impiego di tecniche e di
materiali che ne consentano la
trasformazione in armi da guerra o comuni da
sparo o che consentano l'utilizzo dei
relativo munizionamento o il lancio di
oggetti idonei all'offesa della persona.
Devono inoltre avere l'estremità della canna
parzialmente o totalmente occlusa da un
visibile tappo rosso incorporato»
Pervengono numerosi quesiti in merito
all'obbligatorietà o meno dell'apposizione
dei tappo rosso all'estremità della canna di
quella particolare tipologia di strumenti
denominati «soft-air», oggetto in questi
ultimì tempi di particolare attenzione. Tali
strumenti, realizzati prevalentemente in
materiale plastico. di massima costituiscono
fedeli copie di armi da guerra o comuni da
sparo; funzionano ad aria compressa o a gas
compresso, sono attivati da meccanismi a
molla o elettrici e per costruzione sono in
grado di espellere esclusivamente pallini di
plastica.
prima della loro immissione in commercio i
prototipi degli strumenti in questione
vengono sottoposti all'esame della
Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi. Al fine di accertare -
e se dei caso escludere ai sensi dell'art.
2, comma terzo. della legge n. 110175 (così
come sostituito dall'art. li della legge n.
36/90), la loro attitudine a recare offesa
alla persona. Le soft-air sinora
riconosciuto come non idonee a recare offesa
alla persona (energia alla volata non
superiore a I Joule) sono state inserite in
apposito elenco trasmesso alle SS.LL. con
nota n. 559,C-50.824-E-93 dei 19 giugno
1995. Per quanto concerne la successiva
immissione sul mercato e l'impiego
prevalente delle sort-air («giochi di
guerra» o «war games»), con la circolare n.
559/C/10865.10179.A.(2) dei 28 novembre 1995
sono state impartite direttive specifiche,
cui si rimanda. I riscontri forniti dai
signori questori della Repubblica alla sopra
citata direttiva hanno confermato la
notevole diffusione dei predetti strumenti,
nonché la diversità di atteggiamento da
parte dei produttori e dei commercianti
riguardo all'apposizione dei tappo rosso
alla volata.
emerso infatti che, in assenza di
indicazioni in materia, molti fabbricanti e
rivenditori commercializzano gli strumenti
in argomento corredandoli - motu proprio di
tappo rosso parzialmente occlusivo o di
colorazione rossa in volata.
Appare a questo punto utile rilevare che la
Suprema Corte di cassazione, sezione I. con
le sentenze dei 30 maggio 1994, n, 1664. e 2
giugno 1994, n. 1911, ha ritenuto soggetti
alla disciplina dettata per le cosiddette
armi giocattolo dall'art. 5 della citata
legge n. 110175 i congegni da sparo ad aria
compresa per i quali, ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
sia stata ritenuta insussistente,
dall'apposita Commissione ministeriale,
l'attitudine a recare offesa alla persona.
«Per giocattoli ha inoltre precisato la
Cassazione, «devono intendersi non solo gli
oggetti prodotti per l'infanzia ma anche
tutti quelli che abbiano come funzione
naturale quella di essere destinati al
divertimento, ivi compresi quelli relativi
alle attivìtà ludiche degli adulti, di tal
che il tappo rosso destinato adistinguere le
armi giocattolo da quelle vere va apposto
anche ai modelli non destinati ai bambini».
Appare altresì utile rammentare la sentenza
n. 3394, emessa dalla Suprema corte a
sezioni riunite il 6 marzo 1992, che cosi
recita:
"Il semplice uso o porto fuori dalla propria
abitazione di un giocattolo riproducente
un'arma sprovvisto di tappo rosso non è
previsto dalla legge come reato. L'uso o il
porto fuori dalla propria abitazione di un
tale giocattolo assume rilevanza penale
soltanto se mediante esso si realizzì un
diverso reato dei quale l'uso o il porto di
un'arma rappresenti elemento costitutivo o
circostanza aggravante".
Tutto ciò premesso, preso atto
dell'opportunità di fare chiarezza sulla
materia e in aderenza alle conclusioni della
Suprema corte, in vista della necessità di
rendere gli strumenti in parola
immediatamente riconoscibili come tali -
evitando così che situazioni connesse al
porto, trasporto, detenzione ed uso posano
incidere negativamente sull'ordine e sulla
sicurezza pubblica -. su conforme parere
della Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi si invitano le SS.LL. a
partecipare, nelle forme ritenute più
opportune il contenuto della presente
circolare alle locali camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in
modo da consentire a produttori e
commercianti dei settore dì prendere atto
che le soft-air devono sottostare alla
disciplina dettata per le cosiddette armi
giocattolo dal 44 comma dell'art. 5 legge n.
110/75.
Con l'occasione le SS.LL. avranno cura di
rammentare che il termine «incorporato»
riportato dalla legge n. 110175 a proposito
del tappo rosso - parzialmente occlusivo
nella fattispecie - va inteso nel muso di
«intimamente connesso», e pertanto non
asportabile senza danno per la volata della
soft-air.
I predetti obblighi dovranno essere estesi
anche agli «Strumenti da segnalazione
acustica» (armi da salve), declassificati ai
sensi dell'art. 2 della legge n. 110175
dalla Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi, anch'essi assimilabili
alle «armi giocattolo», così come si evince.
fra l'altro dalla sentenza n. 1076 dei 10
febbraio 1995, della Cassazione penale sez.
I.
Questo articolo è stato preso da internet
redatto dalla gazzetta ufficiale
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