Come si fa a costituire un Soft-Air-Club? Questo è
un problema concreto con cui devono spesso
confrontarsi i praticanti di questo sport;
purtroppo, infatti, raggruppare un numero
sufficiente di persone al fine di organizzare un bel
war game in un bosco è un’attività che molte
più implicazioni legali, rispetto, ad esempio, alla
semplice organizzazione di una squadra di “calcetto”
per partecipare ad un torneo. La necessità di
garantirsi nei confronti della legge ed al tempo
stesso di essere garantiti dalla legge stessa,
implica il dispendioso impegno che andremo adesso ad
esporre.
Un Soft-Air-Club ai sensi della legge rientra nella
categoria delle "associazioni";
il nostro codice civile, infatti, permette a
chiunque di mettersi assieme ad altri soggetti, per
i più disparati scopi: qualora più persone vogliano
fare attività d'impresa od una qualsiasi attività
commerciale, dovranno costituire una "società",
secondo i modelli precostituiti dal legislatore,
mentre qualora vogliano esercitare assieme
un'attività lecita, di qualsiasi genere, che non
abbia scopo di lucro (cioè che non sia finalizzata a
realizzare guadagno economico) dovranno costituire
un'associazione.
Quindi un soft-air-club non è nient’altro che un'associazione
sportiva
dilettantistica:
i soft-gunners, infatti, sono semplicemente persone
che si mettono assieme per esercitare in comune
un'attività ludico-sportiva, senza alcuna finalità
di speculazione economica e senza affiliazione
obbligatoria a federazioni di professionisti (csen
et similia sono soltanto federazioni di
agonisti dilettanti che pero' in quest'ultimo anno
sono diventatate anche per noi ottime).
Come è possibile, quindi, costituire un'associazione
come quella sopra descritta? L'associazione prima di
tutto è un
contratto,
avente natura associativa, come tutti i contratti
regolati dalla disciplina dell'art.1321 c.c. e
seguenti. Come tutti i contratti, si intendono
conclusi nel momento in cui si ha lo scambio delle
dichiarazioni conformi: in parole povere, secondo
l’ordinamento giuridico italiano, l’impegno
contrattuale nasce tra due persone contestualmente
allo scambio dei consensi. Questo il principio
generale, quindi: un contratto è perfezionato al
momento dell'incontro delle volontà degli stipulanti
(la prestazione effettiva del consenso prevale su
qualunque argomento di carattere formale); questa
considerazione, ovviamente, non esclude che per
determinati contratti la legge richieda, invece, una
forma particolare (per vendere un bene immobile, ad
esempio, occorre l’atto pubblico).
Che cosa significa quanto appena detto, in relazione
alla materia del soft-air? Nel momento in cui voi
soft-gunner avete pronto il vostro atto costitutivo
(e lo avete sottoscritto, cioè, firmato tutti) il
contratto è perfetto, cioè concluso, ovvero
l'associazione
esiste da quel momento in poi!
Prima, quindi, di redigere il contratto in oggetto e
sottoscriverlo, è bene avere chiari tutti i rapporti
interni tra gli associati, onde evitare l’insorgere
di spiacevoli equivoci: una volta vincolati
all’associazione, infatti, anche semplicemente
recedere dalla stessa, implica l’obbligatorio
rispetto di determinate formalità. Tanto per fare un
esempio del vincolo giuridico che si viene a creare
tra i soci, si può semplicemente ricordare che se
nel contratto di atto costitutivo di associazione
tutti i partecipanti si sono impegnati a versare una
quota monetaria entro un certo termine di tempo, chi
non esegue il versamento in denaro nei tempi e nei
modi previsti, potrebbe essere addirittura citato in
giudizio per il pagamento dagli altri soci!
Ribadisco un’ultima volta il concetto: come in tutti
i contratti, anche nel contratto di associazione,
l'impegno dei contraenti nasce nel momento in cui
tutti questi ultimi si scambiano le dichiarazioni di
impegno reciproco; nel caso di specie, il codice
civile richiede semplicemente in più che si utilizzi
la forma scritta, come indicato all’art.14 c.c. in
materia di Atto costitutivo (in realtà la norma
parla addirittura di “atto pubblico”). |